Regolamento

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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA “SS. Redentore” ONLUS

PRESTITO DEI LIBRI E DEI MANOSCRITTI

(approvato dall’assemblea dei soci del 27 gennaio 1999)

ARTICOLO 1

La Biblioteca effettuerà non solo il prestito locale, ma pure quello esterno ed internazionale.

ARTICOLO 2

È escluso assolutamente dal prestito:

a) il materiale che, per il suo eccezionale pregio bibliografico, storico, artistico, o per il suo precario stato di conservazione, a giudizio del Presidente del Consiglio di Biblioteca non debba uscire dalla Biblioteca;

b) il materiale che, in seguito a lascito o donazione, sia stato destinato alla Biblioteca con l’espressa condizione del divieto del trasferimento anche temporaneo fuori della Biblioteca stessa;

c) il materiale che, per serie ragioni o circostanze, a giudizio del Presidente del Consiglio di Biblioteca, non sia conveniente far uscire dalla Biblioteca.

ARTICOLO 3

Sono pure, di norma, esclusi dal prestito:

a) le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici, le grandi raccolte ed in genere le opere di consultazione;

b) libri di uso frequente nelle sale di lettura, con particolare riguardo alle opere di cui la Biblioteca possegga un solo esemplare;

c) i fascicoli dell’annata in corso dei periodici e delle riviste;

d) le miscellanee legate in volume;

e) le opere collocate nelle sale di consultazione.

ARTICOLO 4

Di norma i manoscritti, i disegni, le stampe, le musiche antiche, i libri rari e di pregio possono essere dati in prestito soltanto a Biblioteche, Enti, Istituti.

ARTICOLO 5

II prestito locale può farsi:

a) a privati;

b) ad Enti, Istituti od uffici del Comune.

ARTICOLO 6

Al prestito sono ammessi i privati residenti nel territorio del Comune. Ma potranno essere ammesse anche persone residenti in comuni vicini, quando trattasi di studiosi noti o persone che, se anche non sono direttamente conosciute, sono però in grado di fornire prove sicure della loro identità.

I privati sono ammessi al prestito dal Presidente del Consiglio di Biblioteca o da persona da lui delegata. In ogni caso, per ottenere detta ammissione è indispensabile compilare una scheda di richiesta e presentare la carta di identità o altro documento equipollente, ai sensi delle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

II Presidente del Consiglio di Biblioteca, per concedere l’ammissione al prestito, può esigere la malleveria scritta di persona a lui accetta. In determinati casi il prestito di opere può avere luogo per mezzo di deposito cauzionale di una somma non inferiore del valore dell’opera da prestare.

ARTICOLO 7

Gli Enti, Istituti ed uffici locali, per essere ammessi al prestito, dovranno far richiesta scritta al Consiglio di Biblioteca, al quale spetta di autorizzare il prestito stesso, dopo aver sentito il parere del Presidente del Consiglio di Biblioteca.

ARTICOLO 8

Le ammissioni al prestito, sia di privati che di Enti, Istituti e uffici saranno annotate in appositi registri nei quali sarà indicata anche la data stabilita per la restituzione.

ARTICOLO 9

Di norma, ad una stessa persona non possono essere prestate più di due opere, né più di quattro volumi per volta.

La durata normale massima del prestito è di giorni 15.

Per eventuali apprezzabili ragioni il prestito può essere rinnovato una volta per eguale numero di giorni.

È in facoltà del Presidente del Consiglio di Biblioteca di concedere in casi speciali, ulteriori proroghe.

Per particolari ragioni il Presidente del Consiglio di Biblioteca può chiedere la restituzione delle opere anche prima della scadenza del prestito concesso.

ARTICOLO 10

II prestito è concesso a titolo personale. È vietato passare ad altri le opere ricevute in prestito.

ARTICOLO 11

II richiedente, nell’atto di ritirare i volumi ottenuti in prestito, deve verificarne l’integrità e lo stato di conservazione e far annotare dall’impiegato sulla ricevuta del registro del prestito, le mancanze riscontrate.

ARTICOLO 12

Nel caso di smarrimento o danneggiamento, il lettore è obbligato a sostituire l’opera smarrita o danneggiata con altra integra della stessa edizione e, nella impossibilità di procurarla, a versare alla Biblioteca la somma equivalente al valore venale corrente dell’opera, stabilito dal Presidente del Consiglio di Biblioteca.

Se il prestito è avvenuto mediante deposito cauzionale, nel caso di mancata restituzione o di danneggiamento dell’opera, sarà restituita all’interessato la eventuale eccedenza del deposito effettuato sulla cifra di rimborso del danno fissato dal Presidente del Consiglio di Biblioteca.

ARTICOLO 13

Chi dimostri abituale negligenza nella restituzione delle opere ricevute in prestito, è sospeso dal godimento di tale servizio con provvedimento del Consiglio di Biblioteca.

La sospensione può essere a tempo determinato o indeterminato.

ARTICOLO 14

II prestito esterno ed Internazionale sono consentiti di norma e autorizzati caso per caso dal Presidente del Consiglio di Biblioteca con le particolari garanzie e limitazioni richieste dalla rarità e dallo stato di conservazione delle opere.

ARTICOLO 15

Per tramite della Biblioteca e, servendosi del prestito esterno fra biblioteche, è possibile consultare opere manoscritte o stampate possedute da Biblioteche di altre città. In tali casi, il richiedente deve sostenere ogni spesa di porto e di assicurazione inerente al trasferimento delle opere richieste.

ARTICOLO 16

Le opere trasmesse per servizio di prestito esterno devono essere spedite per posta in plico raccomandato o assicurato ben confezionato, in modo che non abbiano a danneggiarsi durante il trasferimento.

ARTICOLO 17

La durata del prestito esterno fra biblioteche di diversa città è fissata di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Biblioteca, ma non può, di norma, superare i due mesi.